BANDO DI GARA SERVIZI DI AVIAZIONE GENERALE

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Procedura aperta per l’affidamento in sub-concessione dei servizi di assistenza a terra per l’Aviazione Generale presso l’aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi – Perugia.

 

OGGETTO

 

L’ Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco di Assisi” intende procedere all’affidamento in “Sub-concessione di alcuni servizi di assistenza a terra per l’Aviazione Generale” da svolgersi presso l’infrastruttura aeroportuale.

 

VISUALIZZA L’ESITO (File pdf)

SCORRIMENTO GRADUATORIA - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

VERBALE SEDUTA ECONOMICA

AVVISO SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTA ECONOMICA

AVVISO SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTE

DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

CV COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:

CV PRESIDENTE DI COMMISSIONE

CV I^ MEMBRO DI COMMISSIONE

CV II^ MEMBRO DI COMMISSIONE

VERBALE DI AMMISSIONE

SERVIZI DI AVIAZIONE GENERALE - RIAPERTURA TERMINI

VISUALIZZA E SCARICA IL BANDO DI GARA - RETTIFICA SEDE APERTURA OFFERTE

VISUALIZZA E SCARICA IL DISCIPLINARE DI GARA

VISUALIZZA E SCARICA IL CAPITOLATO SPECIALE

All. 01 - TARIFFE

All. 02 - PLANIMETRIE DELLE AREE

 

Modulistica:

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OFFERTA ECONOMICA

DGUE - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

 

 

FAQ – CHIARIMENTI


QUESITO N. 1

Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta economica l’art. 9.2 del Disciplinare di gara stabilisce che a detta componente è attribuito un punteggio massimo di venti punti, da assegnarsi sulla base del “rialzo unico percentuale sull’importo annuale da corrispondere a SASE posto a base di gara (per importo singole annualità vedasi tabella art. 2) …”. La richiamata tabella 1 di cui all’art. 2 indica, sotto la voce “canone sub-concessorio da corrispondere a SASE”, le somme di euro 250.000,00, 260.000,00, 274.000,00, 287.000,00 e 308.000,00, rispettivamente per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tuttavia, la somma di tali voci è pari ad Euro 1.379.000,00 ovvero a quella somma che, il medesimo art. 2, qualifica come stima “dei presumibili ricavi derivanti dalla prestazione de servizi per la complessiva durata dell’affidamento” e dunque un importo del canone annuo pari ad euro 45.600,00 (228.000,00/5 = 45.600,00).

Tale evidente distonia tra le somme elencate nella tabella in questione e quelle indicate nel corpo dell’art. 2, verosimilmente frutto di un errato coordinamento delle disposizioni di gara, impedisce all’odierna scrivente una corretta e consapevole elaborazione della propria offerta, rendendo impossibile il calcolo di convenienza economica ai fini della partecipazione alla gara (Cfr Tar veneto, sez I, 28.05.2018 n. 585). Un conto è infatti calcolare un rialzo percentuale su 46 mila euro circa, un altro conto è calcolarlo su una somma pari ad euro 250 mila.

In questo contesto, la scrivente chiede dunque di voler chiarire se il rialzo unico percentuale di cui all’art. 9.2 del disciplinare di gara debba essere calcolato sui valori indicati nella tabella 1 (e dunque sulle somme di euro 250.000,00, 260.000,00, 274.000,00, 287.000,00 e 308.000,00), ovvero sul diverso importo del canone annuo indicato all’art. 2 [euro 228.000,00 “per l’intera durata quinquennale dell’affidamento” e dunque sul canone annuo pari ad euro 45.600,00 (228.000,00/5 0 45.600,00)].


RISPOSTA N. 1

In merito al quesito sopra riportato si chiarisce quanto segue. L’importo indicato all’art. 2, pari ad euro 228.000,00 per l’intera durata quinquennale dell’affidamento, rappresenta un “canone accessorio” rispetto a quello posto a base d’asta e soggetto a rialzo, come peraltro ben evidenziato nell’ambito della lex specialis di gara.

Ed infatti, detto canone accessorio è riferito a quanto indicato agli art. 14 e 15 del Capitolato speciale d’appalto, rispettivamente per la sub-concessione di aree e locali (euro 3.500,00/mese) e per la gestione dei rifiuti (euro 300,00/mese) entrambi a carico del sub-concessionario affidatario dei servizi, ma non soggetti a rialzo percentuale.

Riassumendo:

Euro 3.800,00 (euro 3.500,00+300,00) X 12 mesi = Euro 45.600,00/anno
Euro 45.600,00 X 5 = Euro 228.000,00 complessivi.

Come detto l’importo del canone accessorio da corrispondere a SASE di Euro 228.000,00 riferito all’intera durata quinquennale dell’affidamento, non è soggetto a rialzo in sede di gara.

Ciascun operatore economico partecipante dovrà formulare la propria offerta economica (in un unico rialzo percentuale) nello stretto rispetto di quanto dettagliato dalla normativa di gara in modo assolutamente chiaro ed univoco, esclusivamente sugli importi indicati nella tabella 1, a titolo di canone sub-concessorio da corrispondere a SASE, vale a dire: euro 250.000,00, 260.000,00, 274.000,00, 287.000,00 e 308.000,00, rispettivamente per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.


QUESITO N. 2

L’art. 4 del Capitolato Speciale (modalità di espletamento dei servizi) prevede che le tariffe che dovranno essere applicate dall’operatore economico affidatario per lo svolgimento dei servizi di handling oggetto di gara, sono indicate nell’allegato 1 al medesimo Capitolato speciale. Ora, siccome le tariffe ivi indicate differiscono da quelle attualmente praticate, così come risulta da confronto fra il predetto allegato 1 e la scheda “Tariffe-Airport charges and fees”, scaricabile dal sito internet dell’aeroporto di Perugia al seguente link (http//www.airport.umbria.it/ita/tariffe), con la presente si chiede di sapere se le tariffe di cui all’allegato 1 del Capitolato speciale siano state approvate dalla competente Autorità di regolazione e, in caso di risposta affermativa, di conoscere gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.


RISPOSTA N. 2

Le tariffe indicate nell’allegato 1 al Capitolato speciale saranno in vigore a partire dal 01.01.2019, data che coincide con l’affidamento dei servizi oggetto di gara. Le stesse non necessitano di alcuna approvazione da parte di “Autorità di regolazione”, rientrando nella normale autonomia esercitata dalla società di gestione aeroportuale.

 

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